Regolamento “Associazione Politico Culturale Destra Razionale”
REGOLAMENTO INTERNO
ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE
“DESTRA RAZIONALE”
Art. 1
Scopo dell’Associazione è quello stabilito dallo Statuto.
Art. 2
L’Associato è tenuto a contribuire alla realizzazione del programma di lavoro e a seguire le Direttive operative decise nel CdA.
Art. 3
Possono diventare Associati ordinari dell’Associazione persone di ambo i sessi di età non inferiore ai 16 anni.
Art 4
Possono essere nominati “Associati Onorari” da parte del Consiglio di Amministrazione (qui di seguito come C.d.A.), su indicazione del Presidente Nazionale, coloro i quali si siano resi particolarmente meritevoli verso l’Associazione o persone ritenute di lustro per l’Associazione.
Art. 5
Per diventare Associati dell’Associazione deve essere compilata l’ apposita domanda di ammissione, redatta secondo il format reperibile sul sito.
Art. 6
Ogni Associato è tenuto ad assumere un comportamento irreprensibile fuori e dentro il web per il buon nome e l’immagine dell’Associazione.
E’ diritto-dovere di ogni Associato partecipare alla vita ed alle attività dell’Associazione e di votare nella sezione “Net Democracy – Democrazia Diretta”.
Art. 7
L’Associato che per particolari e gravi motivi di carattere duraturo ritenga di non poter partecipare attivamente può chiedere, con al Presidente di Regione-Provincia-Commissione-Gruppo, di essere posto in aspettativa per un periodo non superiore all’anno.
L’Associato in aspettativa perde il Diritto di voto, non può candidarsi a cariche, né può essere designato come Presidente.
Il Membro del Direttivo dovrà fare riferimento al CdA.
Art. 8
Si decade dalla qualità di Associato se:
a) Se si pone in maniera di sterile polemica atta solo a destabilizzare l’Associazione;
b) non ci si applica attivamente per la realizzazione del programma ed alle direttive del CdA;
c) se si rinuncia formalmente all’adesione dell’Associazione;
d) se si risulta condannati al 3° di giudizio;
e) se opera contro lo Statuto;
f) se lede in qualsivoglia maniera e/o modalità il prestigio ed il buon nome dell’Associazione;
g) se opera contro il Programma di azione.
Art. 9
L’Associato che osserva una condotta disdicevole al buon nome dell’Associazione e/o compie atti di disturbo e/o di ostacolo all’attività socio-culturale verrà escluso dall’Associazione irrevocabilmente e la stessa, in caso di Procedimenti Civili o penali si porrà come Parte lesa o Parte civile.
Art. 10
Gli organi sociali sono:
a) Il Presidente Nazionale;
b) Il Vicepresidente Nazionale;
c) Il Consiglio di Amministrazione;
d) I Presidenti Regionali-Provinciali-Commissioni-Gruppi tematici;
e) Comitato di garanzia
Art. 11
Il Presidente Nazionale dirige e coordina l’attività dell’associazione; presiede le riunioni dell’C.d.A.; attribuisce cariche sociali; nomina incarichi, commissioni; prepara il programma annuale e promuove l’organizzazione degli eventi affidando i relativi compiti.
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione e promuove la stessa verso Enti pubblici e privati, Ordini Professionali, Istituti Universitari ed ogni altro soggetto di rilievo in linea con le finalità dettate dallo Statuto.
Art. 12
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di gestione dell’attività dell’Associazione.
Determina l’eventuale misura di contributi straordinari per iniziative non considerate nella programmazione annuale.
Promuove indagine, ricerche ed azioni di interesse collettivo.
E’ composta dal Presidente Nazionale, dal Vicepresidente, dai Coordinatori Nazionali, dai Consiglieri.
Il Vicepresidente Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale ed in caso di assenza di questi lo sostituisce.
Il Segretario Nazionale custodisce i documenti dell’Associazione, redige e conserva i verbali delle riunioni web.
I Presidenti Regionali-Provinciali-Commissioni-Gruppi tematici:
a) controllano le notizie di maggiore interesse a livello culturale, sociale e politico del loro territorio (o incarico) con un continuo monitoraggio;
b) aggiornano le loro page con le notizie che reputano liberamente di maggiore interesse;
c) rappresentano l’Associazione nei contatti con il pubblico (se espressamente incaricato dal Presidente Nazionale tramite comunicazione scritta dallo stesso con validità temporale limitata)
d) mantenere cordiali rapporti con gli Associati di appartenenza alle proprie funzioni;
Art.13
I Presidenti Regionali-Provinciali-Commissioni-Gruppi tematici possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del C.d.A. quando questo lo richiede.
Alle votazioni, nel caso di parità, prevale il voto del presidente Nazionale.
Si decade dal C.d.A.:
1) comportamento disdicevole;
2) dimissioni volontarie;
3) inadempimento ai propri compiti o incarichi ricevuti;
4) art. 8 di questo regolamento.
Art. 14
L’Organizzazione interna dei Presidenti Regionali-Provinciali-Commissioni-Gruppi tematici deve essere la medesima di quella Nazionale.
Art. 15
Possibilità di creare Commissioni “ad hoc”. Sono dirette da un Coordinatore nominato dal Presidente Nazionale.
Art. 16
Ogni 5 anni c’è l’elezione per un eventuale nuovo Presidente Nazionale, Vicepresidente Nazionale, Presidenti di Commissione. Presidenti di Gruppi tematici.
Art. 17
Le eleggibilità richiede i seguenti requisiti:
a) Socio da almeno 3 anni;
b) Nessuna condanna penale;
c) Piena integrazione nell’Associazione e verifica dei compiti stabiliti dal CdA;
Art. 18
Il Fondo Sociale ( se previsto) è costituito dalle quote sociali ordinarie versate dagli Associati, nonché da eventuali contributi ordinari e straordinari di natura pubblica o privata.
Art. 19
L’Associazione può collegarsi e collaborare con altre Associazioni, gruppi, Partiti, Movimenti, Onlus et simila che siano affini allo Statuto, al Codice Etico, ai principi Fondanti di questa Associazione.
Può partecipare ad eventuali Comitati di Coordinamento.
Può sviluppare scambi culturali e contrarre dei gemellaggi.
Art. 20
Modifiche al presente Regolamento Interno (fatto salvo l’art.31) e Statuto (fatto salvo l’ossequio alla Costituzione Italiana) possono essere proposte:
a) dal Presidente Nazionale;
b) da almeno la metà dei Membri del C.d.A.;
d) dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea dei Soci;
e) dalla maggioranza assoluta dei Membri del Direttivo.
La modifica deve essere vagliata da apposita Commissione formata da tre componenti nominati dal C.d.A., convocata dal presidente con lettera-email contenete la modifica proposta e il testo che si vuole modificare.
Art. 21
Per il raggiungimento delle finalità sociali, l’Associazione, tramite il C.d.A., può istituire uffici, delegazioni o recapiti in qualsiasi luogo, ove lo ritenga strategico.
Art. 22
Le elezioni delle cariche associative avvengono con voto palese, salvo che il C.d.A. con i Presidenti di Regione-Provincia-Commissione-gruppo tematico non decidano per il voto segreto.
Art. 23
L’Associazione potrà organizzare e/o partecipare ad Eventi, Forum, workshop, Convegni, Corsi di Formazione, rassegne audio-visive, manifestazioni politiche, culturali, folcloristiche, animaliste nonché promuove e realizzare studi, ricerche e pubblicazioni – anche on line – secondo le finalità dello Statuto.
Art. 24
L’Associazione pone particolare attenzione allo sviluppo delle comunicazioni al fine di farsi conoscere ed apprezzare nei settori di interesse.
Art. 25
Il pagamento della quota associativa, salvo comunicazione scritta di disdetta 3 mesi prima della scadenza, si rinnova automaticamente (se prevista).
Art. 26
L’Associazione può pubblicare o inviare agli Associati, una o più circolari interne, sulle quali siano riportati in sintesi i verbali delle riunioni, piani di lavoro, direttive, comunicazioni, informazioni et simila.
Art. 27
Le “Sedi” Regionali e Provinciali non avranno alcuna valenza giuridica o fiscale, non saranno riconosciute come veri e propri distaccamenti dalla Sede centrale. La “Sede” regionale o provinciale è fittizia e intesa come un definito numero di Associati supervisionati dal presidente Regionale o Provinciale. Potranno riunirsi in locali privati (edifici appartenenti agli Associati stessi) per effettuare riunioni regionali e provinciali alla presenza del loro Presidente.
Tali riunioni, se validate dal Presidente Regionale o Provinciale e se aventi come partecipanti i tre quarti dei Soci potranno essere ritenute regolari.
In qualsiasi caso il Presidente Regionale o Provinciale dovrà sempre avvisare il C.d.A. ogni qual volta si abbia la necessità di convocare una riunione, comunicando la data, il luogo e gli argomenti che verranno dibattuti nella riunione (ordine del giorno).
L’Associazione non risponde per eventuali obbligazioni prese senza la preventiva autorizzazione del C.d.A. e con la firma del Presidente Nazionale.
Art. 28
Ogni Associato è tenuto ad un comportamento corretto e virtuoso, nel rispetto pieno dei regolamenti e delle Leggi vigenti e non creare nessun problema di ordine pubblico.
L’Associazione non si ritiene responsabile in alcun modo di quegli Associati che prendessero iniziative personali senza il consenso scritto del C.d.A. e a firma del Presidente Nazionale.
Art. 29
Tutti gli Associati che non rispetteranno lo Statuto, il Regolamento Interno dell’Associazione, il Codice Etico, i Principi Fondanti e che non terranno un comportamento corretto, civile e rispettoso alle norme civili vigenti ed espresse nella Costituzione Italiana, saranno immediatamente ed irrevocabilmente espulsi dall’Associazione Web Politico Culturale “Destra Razionale”.
Art. 30
Il Socio Fondatore firmatario dell’Atto Costitutivo rimane Membro Permanete del C.d.A..
Art.31
Qualora non si abbiano obbiezioni da porre alle comunicazioni del Cda, che dovranno essere espresse entro e non oltre i dieci giorni dall’invio della stessa, il CdA procederà per la legge del Silenzio Assenso.
Art.32
L’Associato che non ripestta il Codice Etcio verrà immeditamente espulso dall’Associazione.
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Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.pdf

