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Freedom

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La libertà di stampa è una delle garanzie che un governo democratico, assieme agli organi di informazione (giornali, radio, televisioni, provider internet) dovrebbe garantire ai cittadini ed alle loro associazioni, per assicurare l’esistenza di una stampa libera, con una serie di diritti estesi principalmente ai membri delle agenzie di giornalismo, ed alle loro pubblicazioni.
Si estende anche al diritto all’accesso ed alla raccolta d’informazioni, ed ai processi che servono per ottenere informazioni da distribuire al pubblico.
In Italia la libertà di stampa è sancita dall’Art. 21 della Costituzione.
Nei paesi sviluppati, la libertà di stampa implica che tutte le persone dovrebbero avere il diritto ad esprimersi tramite i loro scritti o in qualsiasi altro modo di espressione delle opinioni personali o creatività. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo chiaramente afferma:

« ”Chiunque ha il diritto alla libertà di opinione ed espressione; questo diritto include libertà a sostenere personali opinioni senza interferenze ed a cercare, ricevere, ed insegnare informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo informativo indipendentemente dal fatto che esso attraversi le frontiere” »
( Dichiarazione Universale dei Diritti Umani )

In Italia la libertà di stampa, nasce progressivamente con la caduta del regime fascista di Benito Mussolini, verso la fine della dittatura del maresciallo Pietro Badoglio, dalla primavera del 1943 e in Italia nei territori liberati durante la fine della seconda guerra mondiale. Durante il fascismo, la libertà di stampa non esisteva affatto nelle zone controllate dai miliziani della Repubblica di Salò.
Con la Liberazione di Roma nel 1944 da parte delle truppe angloamericane, esplodono una serie di fermenti politici che covavano sotto la cenere imposta dalla censura fascista, ed ogni idea politica si esprime sotto forma di giornali stampati in fogli ciclostilati che vengono distribuiti a mano nella città.
La costituzione italiana nasce forse nel migliore dei momenti, in un periodo di aperta dialettica tra gli schieramenti di destra e di sinistra, con la Chiesa cattolica che esercita pressioni per salvaguardare la morale ed il buoncostume, e residui delle forze di estrema destra che volevano garantire l’accesso ai mezzi d’informazione anche alle minoranze più risicate.
L’articolo 21 della Costituzione Italiana si trova nella Parte I che regola i “Diritti e Doveri dei Cittadini”, al Titolo I sotto la voce “Rapporti Civili”. Tuttavia, a differenza dei corrispondenti articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo sancita dalle Nazioni Unite e da quella dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che non prevedono limiti, la Carta Costituzionale italiana stabilisce dei limiti, che principalmente rientrano nei reati d’opinione (es. apologia) e in quelli contro la morale. La decisione spetta unicamente alla magistratura, che istruisce le forze dell’ordine per provvedere eventualmente al sequestro. [2]
La libertà di manifestazione del pensiero è una delle principali Libertà e diritti fondamentali riconosciute. Tale libertà è, tra l’altro, considerata come corollario dell’articolo 13 della Costituzione della Repubblica italiana, che prevede l’inviolabilità della libertà personale tanto fisica quanto psichica. Tale libertà è, poi, fondamentale anche nella concezione dell’antico Stato liberale.
ogni individuo ha gli stessi diritti e gli stessi doveri di qualsiasi altro individuo : tra i diritti il più importante è quello alla libertà di opinione e di espressione, cioè, avere un proprio ideale politico per esempio. Ha il diritto di non essere molestato psicologicamente per esempio; il diritto di espressione include (in questo stesso esempio) di poter diffondere la proprio idea, la propria opinione, attraverso qualsiasi mezzo e di non essere ostacolato nelle sue azioni.

Questa libertà è riconosciuta da tutte le moderne costituzioni. Ad essa sono inoltre dedicati due articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948:
Art. 19 : Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
La libertà di espressione è sancita anche dall’art. 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall’Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848:
·    1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
·    2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
La violazione del citato art. 10 della Convenzione Europea legittima il cittadino a proporre ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro lo Stato Italiano, per ottenere il ristoro dei danni subiti, anche morali, purché siano esauriti tutti i possibili rimedi giurisdizionali interni
La Costituzione italiana del 1948 supera l’esigua visione fornita un secolo prima dallo Statuto Albertino, che all’art. 28 prevedeva che La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Saranno proprio delle leggi dello Stato, infatti, a consentire le censure tipiche del periodo fascista. L’art. 21 della Costituzione stabilisce che:
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
L’interpretazione dell’art. 21 dà luogo ai seguenti principi:
·    i soggetti titolari del diritto sono “tutti”, cioè sia cittadini che stranieri, sia come singoli che in forma collettiva, poiché necessaria a dar corpo e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali (sent. Corte Costituzionale n. 126/1985)
o    i membri del Parlamento godono di una forma ampliata della libertà in esame; l’art. 68 c. 1 Cost. stabilisce che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (istituto dell’insindacabilità)
·    il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali
·    diritto “negativo”: è previsto il diritto a non manifestare pensieri e opinioni contro la propria volontà; i limiti a tale libertà negativa sussistono in caso essi si rendano necessari per garantire l’ordine pubblico
·    libertà di informare, o libertà “attiva” di informazione: la dottrina considera garantita dalla Cost. anche la diffusione di informazioni (oltre che del proprio pensiero)
o    diritto di cronaca: un particolare caso di libertà di informare
·    libertà di essere informati, o libertà “passiva” di informazione; non è esplicitata in Costituzione, ma è ravvisabile in diversi testi normativi
o    diritto di accesso ai documenti amministrativi: un importante caso del diritto ad essere informati
·    per mezzo s’intende non solo il mezzo di espressione, ma anche le modalità di divulgazione del pensiero a un certo numero di destinatari; non è la disponibilità dei mezzi ad essere garantita, bensì la loro libertà di utilizzo
La libertà di informare e la libertà di essere informati danno luogo al c.d. diritto all’informazione.
Limiti [modifica]
I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono:
·    il buon costume, l’unico limite esplicito. Si intende con quest’espressione il concetto di “pudore sessuale”, e si accoglie la definizione di “Atti e oggetti osceni” data dall’art. 529 del Codice Penale: si considerano “osceni” gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (esclusa l’opera d’arte e scientifica, in richiamo all’art. 33 Cost.). Dal momento che il concetto di pudore deve essere necessariamente adeguato nel corso del tempo, la Corte Costituzionale si è pronunciata in proposito con la sent. n. 368/1992, secondo la quale il “buon costume” non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale, (…) ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale. Quindi, gli atti osceni non sono offensivi se si esauriscono nella sfera privata, ma lo sono quando la travalicano, recando pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale.
·    il diritto alla riservatezza
·    i segreti, come il segreto di stato, il segreto d’ufficio, il segreto professionale e industriale; essi non hanno un vero e proprio fondamento costituzionale, ma nascono da una serie di situazioni specifiche, ove ci sia necessità di tutelare interessi pubblici o privati
·    l’onore, da intendersi sia come dignità (la cui violazione dà luogo all’ingiuria) sia come reputazione (che, violata, origina la diffamazione). In tal senso, in difetto dei requisiti della veridicità, continenza ed interesse pubblico dei fatti riferiti (soprattutto attraverso un uso scrupoloso delle fonti), si concretizzerà una palese violazione dell’onorabilità di una persona. Se, ad esempio, si pubblicano notizie aventi ad oggetto fatti strettamente personali, ancorché veri e continenti, si incorrerà in sanzioni, perché manca il terzo requisito dell’interesse pubblico.

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