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AGCOM: PROVE TECNICHE DI REGIME

 

AGCOM: lo spettro della censura in rete

La rete Internet italiana sta per essere travolta da uno tsunami di censura senza precedenti. E, naturalmente, nessuno ne parla.

La delibera AGCOM sul copyright, salvo ulteriori e improbabili proroghe dell’ultima ora, sarà approvata il prossimo 6 luglio. Al momento della sua definitiva entrata in vigore ecco, secondo quanto riportato dal sito http://www.valigiablu.it quello che accadrà:

(…) se il titolare dei diritti di un contenuto audiovisivo dovesse riscontrare una violazione di copyright su un qualunque sito (senza distinzione tra portali, banche dati, siti privati, blog, a scopo di lucro o meno) può chiederne la rimozione al gestore. Che, «se la richiesta apparisse fondata», avrebbe 48 ore di tempo dalla ricezione per adempiere. CINQUE GIORNI PER IL CONTRADDITTORIO. Se ciò non dovesse avvenire, il richiedente potrebbe, secondo la delibera ancora in bozza, rivolgersi all’Authority che «effettuerebbe una breve verifica in contraddittorio con le parti da concludere entro cinque giorni», comunicandone l’avvio al gestore del sito o del servizio di hosting. E in caso di esito negativo, l’Agcom potrebbe disporre la rimozione dei contenuti. Per i siti esteri, «in casi estremi e previo contraddittorio», è prevista «l’inibizione del nome del sito web», prosegue l’allegato B della delibera, «ovvero dell’indirizzo Ip, analogamente a quanto già avviene per i casi di offerta, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi in assenza di autorizzazione, o ancora per i casi di pedopornografia».

L’approvazione di questa delibera appare di straordinaria gravità in primo luogo perché la violazione del diritto d’autore viene sanzionata civilmente e penalmente secondo le leggi dello stato, e spetta alla magistratura (e NON all’AGCOM, che è un Ente di garanzia) farle rispettare e stabilire, di volta in volta, quali contenuti siano legittimi e quali non lo siano.
E’ evidente che si tratta di uno scippo di diritto, prima ancora che di diritti.

In secondo luogo la delibera assume la connotazione di una vera e propria censura mascherata da snellimento burocratico che non ha ragion d’essere se non nella inespressa ma evidente volontà di colpire i gestori di siti web (qualunque sito web, si badi bene) che comunicano al pubblico contenuti di tipo multimediale, indipendentemente dalla loro finalità di uso e indipendentemente dalla legittimità o meno di quell’uso.

Si parla di “contenuti audiovisivi”. La legislazione dovrebbe, quindi, non riguardare file di tipo testuale presenti in rete (per cui dovrebbe continuare a trovare applicazione la legge vigente). “Audiovisivo”, quindi, indica file sonori, video e, a mio parere, anche le fotografie.
Incredibile ma vero, non si parla di software e di programmi per elaboratore, la cui distribuzione costituisce una fetta importante della pirateria mondiale.

Se chi detiene i diritti d’autore (dall’autore stesso o dai suoi eredi alla casa editrice, alla casa discografica, alla casa cinematografica di distribuzione) vuole vedere rimosso un contenuto da una risorsa web, può dunque chiederlo al gestore di quel sito.
Domanda legittima: come? Una e-mail è sufficiente? Sembrerebbe proprio di no, visto che la mail non è un mezzo di comunicazione che può testimoniare la ricezione da parte del destinatario. Dunque si dovrebbe ricorrere alla cara e vecchia raccomandata di carta, perché in Italia la Posta Elettronica Certificata ha ormai fatto flop. Ma questa è un’altra storia.
Se, invece, l’e-mail semplice fosse ammessa come mezzo di richiesta di rimozione, basterebbe inviare la richiesta il venerdì sera per poter ricorrere all’Authority il lunedì mattina nei confronti del blogger o del gestore del forum o del sito web che non avesse ottemperato (magari perché si trovava a passare il week-end da qualche parte, finalmente lontano dal computer).
Pensiamo al caso di una scuola che mette in linea sul proprio sito istituzionale un filmato realizzato dai propri studenti utilizzando musiche protette da copyright. Nel 99% dei casi la richiesta arriverebbe sul tavolo del Dirigente uno o due giorni dopo essere stata protocollata, fuori tempo massimo.

Ci sarebbero, quindi,  48 ore di tempo per ottemperare. Il tutto «se la richiesta apparisse fondata».
Già, ma a chi? Al gestore del sito, evidentemente, che se è un privato e gestisce una risorsa a livello amatoriale, quando gli va bene e riceve una richiesta da un soggetto appena appena più “grosso” di lui (e ci vuol poco!) ci mette meno di un attimo a convincersi che la richiesta è fondata, anche se non lo è in realtà.
Dunque, o si ottempera, o si può essere deferiti all’Authority. E davanti all’Authority ci sono solo cinque giorni per far valere le proprie ragioni.
Tanto per fare un paragone, prima di ricorrere al Garante della Privacy si hanno quindici giorni per rispondere all’interpello preventivo (non 48 ore!) e il contraddittorio si svolge entro 60 giorni eventualmente prorogabili di altri 40.
Cinque giorni non bastano nemmeno per dare una risposta alla domanda “Cosa sta succedendo?”

Comunque sia, una volta che si è stati segnalati all’Authority e il contraddittorio è stato avviato, il gestore o il provider che ospitano quel contenuto vengono comunque avvertiti.
Se, ad esempio, siamo titolari di un forum, di un blog, di un sito Web o di qualunque altro contenuto in hosting su Aruba, prima ancora che venga stabilito se abbiamo ragione o torto Aruba sarà avvertita.
Il cosiddetto “diritto di difesa” viene ridotto al minimo indispensabile. Penso che nella storia recente solo il processo sommario contro Ceausescu e la moglie sia durato meno.
E certamente un individuo, se chiamato a rispondere di violazione del diritto d’autore davanti a un magistrato, come è sempre stato e come dovrebbe essere ancora, avrebbe un tempo maggiore di almeno quattro volte solo in prima battuta (al momento del recapito di una informazione di Garanzia la possibilità di produrre memorie difensive arriva a 20 giorni). Per non parlare di quello che potrebbe avere la possibilità di sostenere qualora in procedimento andasse a giudizio nei tre gradi garantiti a chiunque.

Se al detentore dei diritti viene data ragione dall’AGCOM,  viene disposta la rimozione del contenuto. E potrebbero venire elevate sanzioni pecuniarie molto elevate. Che, evidentemente, i grandi soggetti editoriali possono permettersi di pagare, mentre i privati troverebbero maggiori difficoltà.
E’ chiaro che un quotidiano on line ha un fondo-rischio (che viene pagato con parte dei finanziamenti pubblici che riceve) che il privato non ha, ma questa è la solita logica del “pesce-grosso-mangia-pesce-piccolo”.

Se il sito viene ospitato su un server straniero, «in casi estremi e previo contraddittorio», è prevista «l’inibizione del nome del sito web».
Il sito, dunque, può venire oscurato (ossia reso inaccessibile dall’Italia). Ma questo, sia detto con le parole della stessa AGCOM, «in casi estremi e previo contraddittorio».
Quale sia il discrimine che separa il “caso estremo” da quello che non lo è non è ben chiaro. Probabilmente verranno oscurati solo quei siti che si dedicano esclusivamente alla distribuzione di materiale coperto da diritto d’autore, i quali, con ogni probabilità, se ne fregano altamente, con i loro server in Russia o chissà dove, di rispondere al “previo contraddittorio” o di essere oscurati in Italia.

La legge sul diritto d’autore prevede (perché non risulta da nessuna parte che questa norma sia stata cancellata dal nostro ordinamento giuridico) che “E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.” Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non è mai arrivato, e la normativa, pure in vigore, resta comunque lettera morta. A nessuno importerà più se la pubblicazione di un file MP3 è più o meno degradata e se questa pubblicazione verrà fatta a uso scientifico o didattico, perché non sarà più il giudice o lo stesso Ministro per i beni e le attività culturali ad occuparsene in modo da dare una interpretazione certa in materia, ma un ente amministrativo che avrà potere di vita o di morte sulla visibilità di un sito ospitato all’estero o di rimozione dei contenuti su un sito ospitato in Italia.

Da qualche parte sul testo della legge sul diritto d’autore è anche scritto che “Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis) [art. 171, si parla di distribuzione senza fini di lucro via Internet, NdA], è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.”
Lettera morta anche questa.  Il contenuto viene bloccato e non importa se il reato è estinto o meno, non c’è nemmeno apertura di dibattimento, decide l’AGCOM e basta.

La stessa legge consente l’uso di opere o di parti di opera a scopo di discussione o di critica. Chi lo stabilisce se un brano musicale presente nel mio blog è lì per gli occhi belli color del mare o se io voglio criticare o discutere di un aspetto legato a quel brano? La risposta è ovvia: il giudice naturale e NON l’Authority.

Come opportunamente ricorda l’avvocato G. Scorza  “A norma di quanto disposto dall’art. 2 del Testo unico [Testo Unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici], “i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse” non si considerano servizi media audiovisivi e, pertanto, nei loro confronti le nuove norme non potranno, in alcun caso, trovare applicazione.”

Qualcuno sta parlando di quello che sta per succedere? Neanche per sogno.

La maggioranza di governo è preoccupata esclusivamente della difesa delle royalties e poco o nulla interessata, per non dire sonnacchiosa, ai diritti degli utenti di scambiarsi informazioni e files in piena legittimità. Del resto Internet è il luogo dello scambio di idee e di risorse, perché mai dovrebbero anche essere contenti che la gente lo faccia?
L’opposizione è autrice, tutt’al più di qualche nota a margine, di qualche malumore, di qualche mugugno indistinto. Non si è sentita la voce di Antonio Di Pietro, che, pure, dice di essere interessato alla libertà della rete (sì, per prendersela con Berlusconi!), non ha parlato Vendola, non hanno parlato Bersani e D’Alema (che, forse, è meglio siano stati zitti, a pensarci bene), questa mattina “Il Fatto Quotidiano” ha dedicato alla notizia un paio di mezze colonnucce smilze a firma di Federico Mello (quello che intervista LiberLiber sugli e-book), non ne parla Beppe Grillo che dedica gli ultimi due post alle proteste del movimento NO-TAV (scelte!) e Marco Travaglio fa spallucce, limitandosi, non più tardi di una trentina di ore fa, a proporre la depenalizzazione di alcuni reatucci come il maltrattamento agli animali.

Per carità, ognuno ha le proprie priorità di informazione sulla rete. Ma la rete è e resta lo strumento cardine per fare informazione e per far circolare le idee e le risorse.

E’ gente che continua a parlare senza sapere che lo strumento con cui parla potrebbe saltargli in aria domattina.

Se sono preoccupato per la libera diffusione della cultura in rete? Certo che lo sono, solo gli imbecilli non lo sarebbero, e gli imbecilli probabilmente non esprimono la loro opinione su questo tema, penseranno che la cultura e la diffusione libera delle idee possano continuare. Gli imbecilli sono quelli che credono che “a me non potrà mai succedere, no, no, queste cose le fanno gli altri, io non ho usato quel brano e quella foto per lucro, io ho messo un video su YouTube, lo fanno tutti, io non sono un hacker, non sono un pirata, ho solo messo quel contenuto a scopo di documentazione, volevo solo fare un sito su questo o quel cantante, ci ho messo il disclaimer, sono a posto, non ho mai fatto del male a nessuno.”

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